Unione Europea

Per commercializzare i propri prodotti all’interno dell’Unione Europea le aziende devono soddisfare specifici requisiti regolatori stabiliti dai regolamenti per i dispositivi medici (MDR 2017/745) e diagnostici in vitro (IVDR 2017/746) .

Analizziamo per punti i temi principali:

Specifiche

Classificazione del dispositivo

I dispositivi medici sono suddivisi in quattro classi di rischio (I, IIa, IIb e III), mentre i dispositivi diagnostici in vitro seguono una classificazione a quattro categorie (A, B, C e D) basata sul loro livello di rischio. La classificazione influisce sui requisiti di conformità e sulla necessità di coinvolgere un Organismo Notificato.

Marcatura CE e conformità normativa

Prima di immettere un dispositivo sul mercato, il fabbricante deve ottenere la marcatura CE, dimostrando la conformità ai regolamenti applicabili. A seconda della classe del dispositivo:

  • Classe I\ MD\Classe A IVD (basso rischio): Autocertificazione da parte del fabbricante.
  • Classi superiori (IIa, IIb, III per MDR; B, C, D per IVDR): Coinvolgimento obbligatorio di un Organismo Notificato per la valutazione della conformità.

Sorveglianza post-commercializzazione

Prima dell’immissione in commercio è obbligatorio implementare un sistema di tracciabilità (UDI) e di sorveglianza (PMS) per monitorare la sicurezza del dispositivo, segnalare incidenti alle autorità competenti e aggiornare periodicamente il Rapporto sulla Sicurezza e Performance Clinica (PSUR).

Obblighi per gli Operatori Economici

Tutti gli operatori della filiera (fabbricanti, mandatari, importatori e distributori) hanno responsabilità specifiche.
I fabbricanti devono:

  • Implementare un Sistema di Gestione della Qualità (QMS);
  • Registrare il dispositivo e l’azienda nel database europeo EUDAMED;
  • Nominare una Persona Responsabile del Rispetto della Normativa (PRRC).
Intermediare Necessari

I fabbricanti extra-UE devono designare un Mandatario Europeo (Authorized Representative) per interfacciarsi con le Autorità europee e gli Organismi Notificati. Anche il Mandatario richiede la presenza di una PRRC.

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